Art. 4.
(Organizzazione).

      1. All'organizzazione dell'Osservatorio di cui all'articolo 2 e del Centro di cui all'articolo 3 si provvede con apposito regolamento da emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
      2. Dell'Osservatorio fanno parte anche rappresentanti di associazioni, di organismi di volontariato, di cooperative sociali, anche organizzati in coordinamenti nazionali, impegnati nella promozione e nella tutela degli anziani.
      3. Il Centro di cui all'articolo 3 della presente legge assorbe finalità, compiti e risorse del Centro di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559.
      4. Al fine di rendere coordinata l'azione in materia di longevità tra lo Stato e le regioni, le regioni, in raccordo con le amministrazioni provinciali, e le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, idonee misure di coordinamento degli interventi locali, di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'anziano in ambito regionale. In particolare devono essere acquisiti tutti i dati relativi a:

          a) la condizione sociale, culturale, economica, sanitaria, psicologica, degli anziani;

          b) le risorse finanziarie e la loro destinazione per aree di intervento nel settore;

 

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          c) la mappa dei servizi territoriali e le risorse attivate dai privati.

      5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati raccolti e le proposte formulate al Centro.